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Proposta di modifica n. 80.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 80.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            Â«a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        ''2-bis. Una quota pari a 3o milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente è destinata al sostegno del reddito degli insegnanti delle scuole di danza non iscritte come associazione sportiva dilettantistica o società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Norme per il rilancio della gestione dei compensi nel settore musicale e audiovisivo)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative'', sono sostituite dalle seguenti: ''e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.'';

            b) il comma 2 è abrogato;

            c) al comma 3, primo periodo, le parole: ''anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative'', sono sostituite dalle seguenti: ''tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,''.».