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Articolo aggiuntivo n. 62.0.11 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 62.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

        1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di centoventi mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Il pagamento dilazionato del debito può essere effettuato a rate mensili costanti o a rate mensili crescenti. Nel caso di rate mensili crescenti, il piano dell'impresa deve prevedere il pagamento di almeno il 40 per cento dell'intero debito entro la prima metà della durata complessiva della rateazione''.

        2. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 22 milioni di euro a decorrere 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».