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Articolo aggiuntivo n. 60.0.29 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

        1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

        ''1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.».