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Proposta di modifica n. 26.10 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

        Â«1-bis. Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

        Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.