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Articolo aggiuntivo n. 26.0.10 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

        ''277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1º gennaio 2020''».