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Articolo aggiuntivo n. 57.0.73 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».