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Articolo aggiuntivo n. 28.0.2 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

        1. Al fine di contenere gli effetti sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, rafforzare e ampliare le strategie per lo sviluppo delle aree su cui gravano situazioni di disagio socio-economico, ovvero contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, garantendo altresì il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, nonché contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione il ''Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento'', con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma prevedendo:

            a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle ''pluriclassi'';

            b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

            c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

        3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a io milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».