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Articolo aggiuntivo n. 11.0.4 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo mantenimento armamento leggero di Terni)

        1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo mantenimento armamento leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.