Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 19.0.6 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

        1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

        2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

        3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».