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Proposta di modifica n. 65.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 65.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: ''in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021 è sospesa'';

            2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.''».

        Conseguentemente, la rubrica è sostituita con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive».