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Articolo aggiuntivo n. 60.0.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6o-bis.

(Incentivi fiscali in favore delle imprese dello spettacolo dal vivo)

        1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, per la realizzazione di festival concerti, meeting, congressi, fiere, convention, grandi eventi, opere, danza, cinema, nonché quelle che svolgono attività direttamente connesse a supporto di manifestazioni culturali e turistiche, in particolar modo le imprese che si occupano di noleggio ed allestimenti di impianti audio, video, luci e strutture con e senza operatore, nonché le sartorie di costumi teatrali, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del no per cento, per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º settembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di io milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituiscono tetto di spesa. La detrazione è riconosciuta per i seguenti investimenti:

            a) nuovi investimenti su macchinari ed impianti, per concerti, congressi e fiere, impianti audio, luci, video, effetti scenici, luci, strutture, schermi scenografici, palchi e relative coperture, torri e pedane nonché altre attrezzature annesse e connesse al funzionamento e alla gestione degli stessi ivi inclusi i mezzi di trasporto di merce e del personale, gruppi elettrogeni e mezzi per la movimentazione;

            b) investimenti presso le sedi, uffici, magazzini, depositi e aree adibite allo stoccaggio dei materiali con impianti elettrici e di rete, videosorveglianza, evacuazione ed adeguamenti degli stessi già esistenti, nonché altre attrezzature annesse e connesse al funzionamento e alla gestione delle stesse;

            c) investimenti sulla manutenzione e l'adeguamento degli impianti ed attrezzature.

        2. I soggetti che sostengono le per gli interventi elencati alla lettera a), b) e c) del comma possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, alternativamente:

            a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

            b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114, comma4, del presente decreto».