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Articolo premissivo n. 058.3 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 58.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 69)

testo emendamento del 24/09/20

All'articolo, premettere il seguente:

Art. 0.58s.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 191 il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.'' è soppresso;

            b) al comma 204 il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.'' è soppresso;

            c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.''».