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Articolo aggiuntivo n. 30.0.13 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di Agenzie regionali per la prevenzione ambientale)

        1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4''».