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Articolo aggiuntivo n. 57.0.72 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ''Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.».