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Articolo aggiuntivo n. 92.0.2 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 92.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

        1. Al fine di far fronte ai gravi impatti dell'emergenza epidemiologica da ''COVID-19'' e di rafforzare il supporto alle attività del settore privato per la crescita sostenibile, nonché di favorire l'accesso alle risorse disponibili nell'ambito dell'azione eterna dell'Unione Europea di cui al ''Quadro pluriennale di finanziamento 2021-2027'', all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo le parole: ''può essere destinata'' sono inserite le seguenti: '', nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, all'istituzione di una sezione dedicata'';

            b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''ad imprese'' sono inserite le seguenti: '', anche con sede in Italia,'', prima della parola: ''miste'' è aggiunta la seguente: ''anche'', le parole delibera del CICS sono sostituite dalle seguenti: ''il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4'', dopo le parole: ''alle piccole e medie imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''Possono essere altresì cocessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese anche miste in Paesi partner'';

            c) al comma 3, lettera b), le parole: ''dal CICS'' sono sostituite dalle seguenti: ''con il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4'', dopo la parola: ''imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''anche'', dopo le parole: ''in Paesi partner'' sono aggiunte le seguenti: ''o con sede in Italia'';

            d) al comma 3, lettera c), dopo le parole: ''a favore di imprese'' è inserita la seguente: ''anche'' e le parole: ''di cui alla lettera a)'', sono sostituite dalle seguenti: ''partner o con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi. Le garanzie possono essere rilasciate per i predetti finanziamenti sotto qualsiasi forma'';

            e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 8 e della relativa sezione di cui al comma 3 può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di amministrazione ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.'';

            f) al comma 4, le parole: ''Il. CICS stabilisce'' sono sostituite dalle seguenti: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti'';

            g) al comma 5, la parola: ''crediti'' è sostituita dalle seguenti: ''finanziamenti sotto qualsiasi forma''.

        2. Per gli anni 2020-2021, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può autorizzare variazioni non onerose fino al 40% tra le voci di spesa e incrementare fino al 20%, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo e a quelle di educazione da realizzare in Italia, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli incrementi sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Gli incrementi sono destinati in via prioritaria a garantire le attività di contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero dai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale e dei costi fissi relativi alle iniziative.

        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77'';

            b) il comma 768 è abrogato».