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Articolo aggiuntivo n. 61.0.11 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

        1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

        2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

            a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

            b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

            c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

            d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

        3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

        4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

            a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

            b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

            c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

            d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

        5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».