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Proposta di modifica n. 15.16 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato (Improponibile limitatamente ai commi da 2-ter a 2-quinquies. Ritirato e trasformato nell'odg n. 85)
argomenti:  

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        Â«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

        ''2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19''.

        2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: ''Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.''.

        2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: ''Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria''.

        2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        Â«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

        3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».