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Articolo aggiuntivo n. 61.0.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 61.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

        1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa antitrust, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

        2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve esplicitamente prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma».