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Articolo aggiuntivo n. 11.0.2 (testo 2) al ddl S.1925
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 62)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

        "277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,1 milioni per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.".