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Articolo aggiuntivo n. 56.0.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 56.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

        1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano presso un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro il trentesimo giorno dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano, lavorano o si trovano in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, se si tratta di lavoratore autonomo, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

        2. Il comune di iscrizione elettorale procede alla verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

        3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

        4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

        5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

        6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»