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Articolo aggiuntivo n. 30.0.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

        1. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi''».