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Articolo aggiuntivo n. 24.0.6 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)

        1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, tenendo in considerazione le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne e di sostegno alle iniziative dirette a tutelare e a valorizzare i progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ed è assegnato all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione sociale, un contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

        2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».