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Articolo aggiuntivo n. 77.0.29 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Credito di imposta)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 6o per centro delle spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 2020.

        2. Il credito d'imposta di cui è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

        3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di curo per l'anno 2021. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».