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Articolo aggiuntivo n. 26.0.32 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

        Â«Capo II-bis.

        MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

        1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».