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Articolo aggiuntivo n. 23.0.300 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione ''Strade Sicure'')

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo ", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

 b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».