Proposta di modifica n. 27.19 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Â«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

        Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole:«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».