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Articolo aggiuntivo n. 17.0.3 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

        1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

        ''Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

        La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110''.

        2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152''».