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Articolo aggiuntivo n. 77.0.31 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure fiscali in favore di persone con disabilità)

        1. Le persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sostengono, nell'anno 2021, spese legate al relativo stato di disabilità, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

            a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal venditore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

            b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

        2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.

        3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».