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Articolo aggiuntivo n. 16.0.4 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

        1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale''.

        2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

        3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        ''1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza''».