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Articolo aggiuntivo n. 95.0.13 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 95.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini e misure di sostegno economico ai predetti territori)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sino al 31 dicembre 2021 è dichiarato lo stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini, al fine di garantire un sostegno economico ai comuni maggiormente coinvolti dalla gestione dei flussi migratori, nonché rilanciare l'offerta turistica dei medesimi territori.

        2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, nel comune di Lampedusa e nei comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini sono previste le seguenti misure:

            a) il versamento dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal io gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento dell'ammontare complessivo, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo può essere dedotto ai sensi dell'articolo io del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;

            b) alle imprese che hanno sede nei predetti comuni possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 5o per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto;

            c) ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nel territorio di Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

        3. Con apposite ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, da adottarsi entro 6o giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2, lettera b), nonché le modalità di rateizzazione di cui al comma 2, lettera a).

        4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, e a lo milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».