Articolo aggiuntivo n. 79.0.30 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 79.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

        1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività''.

        2. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».