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Proposta di modifica n. 57.50 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/09/20

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«18-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 3o marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

        18-ter. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.13333/1 del 30/12/2008 e n.3724 del 26/03/2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23/03/2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.

        18-quater. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»