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Proposta di modifica n. 79.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 79.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 24/09/20

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» con le parole: «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «, realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando»;

            b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        Â«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

        2-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle parole: ''o di incremento dell'efficienza energetica.''».