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Articolo aggiuntivo n. 18.0.6 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

        1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla-legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

        ''Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo''».