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Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.2238 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/09/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a dieci».