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Articolo aggiuntivo n. 59.0.6 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 59.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio ambulante)

        1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'ammontare del contributo è riconosciuto:

            a) nella misura minima di cinquecento euro, se la perdita equivale al 3o per cento del fatturato dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            b) nella misura minima di seicento euro se la perdita equivale al 50 per cento del fatturato;

            c) nella misura minima di ottocento euro, se la perdita è superiore all'80 per cento del fatturato.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».