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Proposta di modifica n. 15.18 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 18/09/20

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 dell'11 febbraio 1980, n. 18».

        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimanti in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».