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Articolo aggiuntivo n. 62.0.18 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 62.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

        1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''prodotti semilavorati,'' è inserita la seguente:''entrambi'';

            b) è aggiunto, in fine, ii seguente periodo: ''La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.''.

        2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''Per l'importazione di materiale d'oro, nonché del prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5''.

        3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1º giugno 2020».