Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 11.0.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

        1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

        2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

            a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

            b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

            c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

        3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.