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Articolo aggiuntivo n. 46.0.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

        1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

        2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».