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Sub Emendamento n. 35.0.600 testo 2/2 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 07/11/18

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''vigili del fuoco e soccorso pubblico.'', sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.''.

        3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».