Articolo aggiuntivo n. 64.0.27 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 64.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario, ai sensi del paragrafo D, parte IV delle disposizioni operative del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis, g-ter e g-quater».