presentato il 18/09/2020 in Assemblea del Senato da Paola BOLDRINI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 18/09/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure in materia di Agenzie regionali per la prevenzione ambientale)
1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4''».