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Articolo aggiuntivo n. 29.0.300 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».