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Proposta di modifica n. 57.19 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        Â«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle Regioni e agli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».