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Proposta di modifica n. 95.13 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 95.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Al comma 4, lettera a) sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale».

        Conseguentemente:

            a) sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Segretario Generale è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Segretario Generale ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori molo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori molo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori molo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Segretario Generale è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

            b) al comma 6, sostituire: «Presidente», ovunque ricorra, con: «Segretario Generale»;

            c) al comma 7, sostituire le parole: «Presidente dell'Autorità, su proposta» con: «Segretario Generale dell'Autorità, su proposta»;

            d) al comma 9, sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale»;

            e) al comma 15 sostituire: «Presidente» con: «Segretario Generale»;

            f) al comma 22 sostituire: «Presidente dell'Autorità» con: «Segretario Generale dell'Autorità».