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Articolo aggiuntivo n. 31.0.44 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 31.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.

        2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».