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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Apportare le seguenti modifiche:

            a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.»;

            b) al comma 2, primo periodo, le parole: «interamente autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente fruito».