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Articolo aggiuntivo n. 54.0.5 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

        2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

            a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

            b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

            c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

            d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

            e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020».