Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 34.0.3 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

        1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

        2. L'anzianità contributiva utile ai firi pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle pfoprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

            a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

            b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

        3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

        4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

        5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

        6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1º ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».